Avv. Alessandro Izar
IL VINCOLO SPORTIVO
La materia, malgrado l’apparente semplicità, è molto articolata, come nel caso del vincolo sportivo, che regola il legame fra giocatore (genitore) e società di calcio. «Innanzitutto è bene distinguerlo dal tesseramento che è l’atto attraverso il quale calciatore, sottoscrivendo un apposito modulo, entra nel “circuito” federale accettandone i regolamenti e acquisendo così diritti e obblighi. Il vincolo sportivo è un effetto del tesseramento per il quale – in base a quanto indicato dai regolamenti della FIGC – al compimento del 14° anno di età i giocatori (tesserandosi) accettano di “legarsi” alla medesima società sportiva per un periodo di tempo determinato. Tale vincolo, per l’appunto, durerà sino al compimento del 25° anno di età per i “Giovani dilettanti” e del 19° anno di età per i “Giovani di serie” (tesserati per società associate alle leghe professionistiche).»
CHI FIRMA PER I MINORI?
«La firma sul modulo di tesseramento deve essere apposta da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In base alle disposizioni per il tesseramento emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, inoltre, il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori oltre che dal minore stesso. Una disposizione volta a garantire la volontà concorde della madre e del padre, oltre che dello stesso giocatore, di aderire alle norme e ai principi previsti dai regolamenti. Il tema dell’esercizio della responsabilità genitoriale per la pratica sportiva, è tornato in auge dopo una recente pronuncia del tribunale di Verbania che ha qualificato il tesseramento come un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 320 del codice civile, con la conseguenza che la mancata preventiva autorizzazione del giudice tutelare al compimento di tale atto nell’interesse del minore, renderebbe nullo – come affermato da tale giudice – il tesseramento stesso. »
COME CI SI SVINCOLA A 25 ANNI?
«Lo svincolo per decadenza del tesseramento, al compimento del 25° anno di età, deve essere chiesto ai comitati e alle divisioni di appartenenza. La normativa è tassativa e prevede che per ottenere lo svincolo il calciatore, raggiunta l’età anagrafica prestabilita, debba inviare la richiesta a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Tale richiesta dovrà essere inviata in copia conoscenza con lo stesso mezzo anche alla società sportiva di appartenenza. Inoltre si deve rammentare che le istanze di svincolo devono essere inviate tassativamente tra il 15 giugno e il 15 luglio e devono pervenire al comitato o alla divisione non oltre il 30 luglio di ciascun anno. A tal proposito, consiglio di informarsi circa i recapiti ai quali inviare la richiesta. Tenete presente, infine, che l’istanza di svincolo può essere rigettata ed è quindi possibile ricorrere entro sette giorni. Le procedure sono dettagliate e i casi in cui è possibile chiedere lo svincolo, oltre a quello illustrato, sono diversi.