Avvocato Alessandro Izar

 

I TESSERAMENTI PER I MINORI

Facciamo un po’ d’ordine sui tipi di tesseramento previsti dai regolamenti della Figc per i minori.

La federazione – per promuovere, disciplinare e organizzare l’attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni – ha previsto un apposito “settore per l’attività giovanile e scolastica” (Sgs). L’attività giovanile nell’ambito di tale settore si divide in due tipologie:

a) quella di base, con carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico, che è organizzata su base strettamente locale;

b) quella agonistica, a indirizzo competitivo, che si configura principalmente attraverso i risultati delle gare e il comportamento disciplinare in campo e fuori di giocatori, tecnici e dirigenti.

c) l’attività scolastica, organizzata in collaborazione con le relative istituzioni.

 

L’attività di base comprende le categorie “Piccoli amici” (5-8 anni), “Pulcini” (8-10 anni) ed “Esordienti” (10-12 anni), mentre l’attività agonistica le categorie “Giovanissimi” (12-14 anni) e “Allievi” (14-16 anni). In base all’art. 24 del Regolamento del Sgs partecipano all’attività organizzata da tale Settore i calciatori tesserati come “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, secondo le modalità stabilite dalle Norme Organizzative Interne della Figc.

 

I CALCIATORI “GIOVANI”

Sono qualificati come “Giovani” i calciatori che al momento del tesseramento abbiano compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16°. Il calciatore “Giovane” è vincolato alla società per la durata della sola stagione sportiva, al termine della stessa è libero di tesserarsi con un altro sodalizio (art. 31 delle Noif). Sono invece “Giovani di serie” i calciatori che al compimento del 14° anno di età ottengono il tesseramento per una società sportiva associata a una Lega Professionistica (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro). Con tale qualifica sorge un vincolo sportivo che permane sino al 19° anno di età del calciatore, inoltre nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo la società avrà il diritto a stipulare con il calciatore il suo primo contratto di lavoro sportivo professionistico (art. 33 delle Noif). La regolamentazione del Giovane di serie è specifica e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Infine ci sono i “Giovani dilettanti”. I calciatori Giovani già tesserati in precedenza per una società della Lega Nazionale Dilettanti, possono assumere nei confronti della stessa il vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano compiuto il 25° anno di età: in tal caso acquisiscono la qualifica di Giovani dilettanti che al compimento del diciottesimo anno di età si tramuterà automaticamente in quella di calciatore “non professionista” (art. 32 delle Noif).

 

Questo è il legame che identifica il “vincolo sportivo”. È importante sottolineare che la scelta di diventare Giovane dilettante e sottoporsi al vincolo pluriennale deve essere espressa e risultare dal modulo di tesseramento sottoscritto sia dai genitori del calciatore sia dal calciatore stesso. La società sportiva dilettantistica, una volta che il giocatore avrà effettuato la scelta, provvederà tramite apposita procedura al passaggio del calciatore dal Sgs al settore dilettantistico con relativo aggiornamento della posizione. Accade spesso che genitori e calciatore appongano la propria firma “alla cieca”, senza adeguate informazione e, in alcuni casi, addirittura rassicurati sul fatto che si tratti della procedura seguita anche negli anni precedenti. La differenza è sostanziale! Una volta operata la scelta di vincolare il minore, facendolo divenire “Giovane dilettante”, la strada per lo svincolo dovrà seguire l’iter, a volte difficoltoso, delle tassative procedure previste dal regolamento e di cui parleremo nelle prossime uscite. Quindi, come ogni buon avvocato vi direbbe il suggerimento è sempre quello: occhio alla penna!

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